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Coordinamento SALVIAMO IL MONTE SAN PRIMO

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Dal COORDINAMENTO "SALVIAMO IL MONTE SAN PRIMO"

AI CONSIGLIERI DEL COMUNE DI BELLAGIO

c.a.
Segreteria del Comune di Bellagio

Bellagio, 28 Ottobre 2023

OGGETTO: Lettera-appello per assoggettabilità a VAS 1^ variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del PGT vigente.


Gentili Consiglieri,

   con la presente il Coordinamento ‘Salviamo il Monte San Primo’ - al quale aderiscono 33 associazioni -, considerato che il 30 Ottobre sarete chiamati a esprimere il vostro voto sul punto all'ordine del giorno, che riguarda l’“Adozione 1° variante urbanistica al Piano dei servizi ed al Piano delle regole con relativa verifica di esclusione dalla VAS”, per la quale è stata appunto ipotizzata l'esclusione dalla VAS,


FA APPELLO

alle S.Vs, affinché la proposta di delibera venga rinviata per poter assoggettare alla VAS la variante in esame.

Le motivazioni relative a quanto sopra sono contenute nelle nostre osservazioni, già fatte pervenire nei termini di legge al Comune di Bellagio.

Si rammenta che, al contrario, l'esclusione dalla VAS farebbe mancare quella necessaria valutazione e approfondimento sugli impatti ambientali e paesistici, che la legge prevede come necessari per ogni intervento di pianificazione del territorio. Questo vale, a maggior ragione, per un territorio con grandi valenze paesaggistiche qual è quello di Bellagio, territorio che però ha, nel contempo, molte fragilità anche dal punto di vista idrogeologico.

Certi che terrete nella giusta considerazione il presente appello ed i relativi contenuti delle ns osservazioni, con l’occasione porgiamo


Distinti saluti

Coordinamento "Salviamo il Monte San Primo"


Dal COORDINAMENTO "SALVIAMO IL MONTE SAN PRIMO"

AL COMUNE DI BELLAGIO

c.a.

Sindaco del Comune di Bellagio, dott. Angelo Barindelli Assessore all’Urbanistica, dott. Luca Galli

Autorità competente VAS, p.i.e. Massimo Maroni Istruttore Tecnico

Autorità procedente VAS, arch. Massimo Valerio responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata


e p.c.

Al responsabile del Servizio Pianificazione e Tutela del Territorio, arch. Daniele Bianchi


e p.c.
Spett.le Regione Lombardia

c.a.

Unità Organizzativa Programmazione territoriale e paesistica Dirigente: Maurizio Federici

Unità Organizzativa Urbanistica e VAS Stefano Buratti

Direzione Generale Territorio e sistemi verdi Roberto Laffi

Bellagio, 20 Settembre 2023

OGGETTO: Suggerimenti e proposte relative alla 1^ variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del PGT vigente. Verifica di assoggettabilità a VAS.


Con la presente i sottoscritti, in rappresentanza delle rispettive associazioni e in nome e per conto del Coordinamento ambientalista “Salviamo il Monte San Primo al quale aderiscono 32 associazioni, visto il Rapporto preliminare e la Relazione illustrativa relativa alla variante in oggetto, formulano le seguenti considerazioni di carattere giuridico alle quali seguono suggerimenti e proposte.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO


Il Rapporto Preliminare messo a disposizione per la verifica di esclusione dalla VAS menziona, tra gli obiettivi della revisione del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole “l’esecuzione di adeguamenti funzionali che consentono alle strutture di adattarsi alle esigenze dettate da una fruizione internazionale, nonché la possibilità di realizzazione di nuovi complessi, ampliando l’offerta turistico-ricettiva anche per tipologia.” e favorire “l’individuazione di nuove aree per la realizzazione di strutture necessarie in ambito montano alla fruizione turistico-ricettiva del territorio”.

Si tratta di previsioni suscettibili di impattare l’ambito “San Primo”, da sempre al centro delle attenzioni delle scriventi associazioni ambientaliste e di altre, area riconosciuta di particolare valore ecosistemico ad opera dalle approfondite valutazioni pubbliche ed ufficiali delle consistenze avifaunistiche dell'area, condotte in seno alla VAS e alla VINCA del Piano faunisitico venatorio provinciale che la descrive come “la più importante di Sito Comprensorio, soprattutto per il fatto di avere al suo interno i migliori biotopi riproduttivi”. L’ambito corrispondente alla ZRC San Primo si colloca su un rilievo montuoso posto proprio tra i due rami del lago di Como, all'incrocio di direttrici dell'avifauna migratoria, al centro di una rete di aree protette, di SIC e ZPS e di corridoi della rete ecologica regionale, e provinciale che investono tutta la ZRC, qualificata come area di elevatissima naturalità (SIC delle Grigne Settentrionali, delle Grigne Meridionali, Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, Parco Regionale delle Grigne).

Ebbene, ogni pianificazione diretta a modificare le matrici ecosistemiche di detto contesto deve essere sottoposta a valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza appropriata, sia che si tratti di un Piano Faunistico Venatorio (come statuito dal Capo dello Stato e dal Consiglio di Stato che hanno accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste contro una modifica della pianificazione settoriale del Monte San Primo, cfr. allegato parere del Consiglio di Stato numero 01355/2021 e data 27/07/2021, affare 528/2021, all. 1), sia che si tratti di una variante del PGT (Piano delle Regole e dei Servizi) diretto a intensificare la fruizione antropica di ambiti di alta naturalità e ricadenti nella Rete Ecologica. Ciò specie in un cotesto in cui i cambiamenti climatici arrecano già fattori di forte declino e minaccia ad habitat e specie, e sconsigliano progetti legati al turismo invernale di natura impiantistica (si veda il Dossier della Banca d’Italia n. 743/2022 - Cambiamento climatico e turismo invernale per l'Italia, https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0743/QEF_743_22.pdf, all. 2) e dunque caratterizzato da impatti cumulativi.

Si cita il passaggio più importante della sentenza resa proprio sul San Primo: “Come condivisibilmente rilevato dal competente Ministero di settore, la normativa in materia di VAS - art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 – risulta applicabile al caso in esame in ragione del fatto che l'approvazione della deliberazione di giunta regionale costituisce ex se una modifica del piano faunistico-venatorio, avente un impatto non trascurabile sulla tutela delle specie protette e sulla preservazione della fauna selvatica. La delibera oggetto di causa ha notevolmente ridimensionato la ZRC (secondo le parti ricorrenti con sottrazione di 300 ettari ai 600 precedenti; secondo le difese regionali con una riduzione pari a un terzo e non alla metà dell’area originaria, ridotta da624,95 ettari a 412,56 ettari, in ogni caso con una riduzione molto rilevante, pari a 213,94 ettari, ossia al 34 per cento della superficie iniziale). La delibera regionale ha in tal modo determinato un’evidente e significativa alterazione (in senso riduttivo) del livello di tutela assicurato alla fauna selvatica dalla previgente perimetrazione, sicché non si ravvisano particolari dubbi sulla necessità di effettuare tutti gli approfondimenti e gli studi appropriati sugli impatti attesi da tale radicale revisione peggiorativa rispetto ai beni, interessi e valori protetti dal precedente assetto che si è inteso rivedere.”

Nella stessa direzione sono chiarissime le Linee Guida 2019 sulla valutazione di incidenza approvate nella Conferenza Unificata Stato Regioni (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 28-12-2019 Serie generale - n. 303) per porre rimedio a una procedura di preinfrazione avviata verso l’Italia per la difettosa applicazione della normativa europea in tema di direttiva habitat e uccelli (Rete Natura 2000) e di VINCA appunto. Esse dispongono come si debba procedere a VAS ogniqualvolta sia necessaria la VINCA e la VIA per interventi che il quadro pianificatorio contempla o rende possibili (la VIA è prevista dal d.lgs. 152/06 e dalla L.R. 5/2010 per la realizzazione di nuovi impianti o piste da sci): “Per quanto concerne la procedura di VAS, introdotta nell’art. 6, commi 3 e 3-bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e disciplinata dall’ art. 12, appare utile tenere conto di quanto affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza nella causa C-177/11. Il giudice del rinvio aveva chiesto, in sintesi, se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS» debba essere interpretato nel senso che esso subordina l’obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale ai sensi di detta direttiva al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba assoggettare a valutazione ai sensi della direttiva «habitat». Come è noto, il citato articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS», richiede una valutazione ambientale ogni volta che è necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva «habitat». Dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva «VAS» e dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» risulta che “una valutazione è richiesta per qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito di importanza comunitaria, ma in grado di avere incidenze significative su un tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti”.

A tal riguardo la Corte ribadisce che “l’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat» subordina il requisito di un’opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest’ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato (sentenza del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, Racc. pag. I-7405, punto 43).” Condizione soddisfatta nel caso in cui “non possa escludersi, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, Commissione/Irlanda, C-418/04, Racc. pag. I-10947, punto 227)”.

La Corte afferma dunque che “un esame effettuato per verificare se un piano o un progetto può avere incidenze significative su un sito, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato” e conclude che “[…] l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS» deve essere interpretato nel senso che esso subordina l’obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione ai sensi della direttiva «habitat», compreso il presupposto che il piano possa avere incidenze significative sul sito interessato. L’esame effettuato per verificare se quest’ultima condizione sia soddisfatta è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato”.

In tale contesto l’esito dello screening di incidenza condotto in fase di verifica di assoggettabilità a VAS è l’elemento discriminante per determinare la necessità di sottoporre il Piano o Programma a VAS. Tale fase di verifica è inclusa nel Rapporto preliminare ambientale, predisposto ai sensi dell’art. 12 (Verifica di assoggettabilità a VAS) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

In conclusione, il contesto (al cuore di Rete Natura 2000, con Rete Ecologica, cumulo di altri piani e progetti) richiede che la variante sia sottoposta a VAS e VINCA appropriata di II livello, con coinvolgimento dei tutti gli enti gestori dei SIC/ZPS/ZSC circostanti, seguendo l’insegnamento già reso dal Consiglio di Stato per l’ambito San Primo, interessato anche dall’attuale pianificazione.

PROPOSTE GENERALI


Premessa 1

A quanto si legge nell’avviso di deposito della variante in questione gli atti della variante sono stati resi pubblici in data 2 agosto 2023 quando, come noto, intercorre la pausa estiva e i cittadini, le associazioni, i proprietari di aree e immobili sono impegnati in altre attività, soprattutto in un Comune turistico come Bellagio. Tale avviso non è poi stato pubblicato nella pagina del Comune relativa alla verifica di VAS della variante in oggetto contenente il Rapporto preliminare e la Relazione illustrativa. Non solo: nel sito SIVAS della Regione l’avviso di messa a disposizione del pubblico indica come termine per la presentazione di osservazioni e contributi il 31/08/2023, con grave contraddizione e confusione con quello del Comune (allegato 1). È bene ricordare che persino la Giustizia considera il periodo di sospensione feriale a partire dal 1° agosto al 31 agosto (Legge 742/1969, art. 1). Pertanto si formula la seguente proposta:

Proposta 1

Poiché vi è confusione dei termini per la presentazione dei contributi tra gli avvisi di deposito del Comune (20/09) e quello della Regione (31/08) relativi alla variante in oggetto, si chiede di prorogare il termine per la loro presentazione di almeno altri 10 giorni, rinviando altresì la Conferenza di verifica ad altra data conseguente, e pubblicando l‟avviso nel sito dedicato dal Comune alla variante. Questo al fine di evitare possibili elementi di illegittimità procedurali e per motivi di trasparenza (legge 241/90).

Premessa 2

La variante in oggetto si vuole presentare come una serie di piccole modifiche al Piano dei Servizi, a quello delle Regole e alla relativa normativa. In realtà si tratta di ben decine e decine di modifiche al PGT vigente (circa una quarantina!) che invece dovrebbero essere considerate nel Rapporto preliminare nel loro complesso valutandone gli impatti e gli effetti cumulativi, così come prescrive la normativa europea (Direttiva 2001/42/CE), quella nazionale (D.lgs. 152/2006) e quella regionale (LR 12/2005, art. 4 e relative DGR). In realtà, visto il tenore e la elevatissima quantità di modifiche al PGT vigente (2021), queste dovrebbero essere inquadrate piuttosto in una variante generale del Piano. Tanto più che alcune di queste modifiche variano il regime giuridico dei suoli (privato/pubblico). Non solo: la variante in questione in realtà ha delle ricadute anche nel Documento di Piano in quanto modifica la capacità teorica residenziale e di altre funzioni del PGT. In particolare si veda il capitolo 8 - Persone e luoghi - (da pag. 111 a pag. 122) della Relazione del DP del PGT vigente contenente tali computi e anche quelli sul consumo di suolo. Nulla si dice di questo elaborato nel Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS. Ricordiamo che l’art. 8, comma b) della LR 12/2005 stabilisce che: il DP “determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT, relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale.” Senza dimenticare il comma c) del medesimo articolo, relativo alla mobilità (traffico indotto) e quello d) sulle risorse economiche necessarie per attuare il Piano.

Rispetto al dimensionamento del piano si ricorda l’osservazione di ARPA(1)

“Il RP non ha relazionato in merito alla parziale mancata attuazione del vigente PGT e al Piano di Monitoraggio che dovrebbe essere implementato parallelamente all'attuazione del PGT, al fine di monitorare le dinamiche demografiche e la conseguente effettiva necessità confermare gli ambiti di trasformazione proposti, in modo da limitare il consumo di suolo alle reali esigenze insediative e ridurre gli obiettivi previsti, qualora si evidenziasse un sovradimensionamento degli stessi in relazione alla domanda e alle capacità effettive di sviluppo. Una valutazione ambientale veramente efficace, infatti, deve necessariamente fondarsi (come previsto dal D.L. 152/06 e s.m..i.) sull'analisi degli effetti della pianificazione precedente, per continuare sulla medesima linea, se i risultati (misurati e oggettivi) sono stati raggiunti, e/o per introdurre modifiche nel caso in cui si siano riscontrate delle criticità.…sarebbe auspicabile effettuare un'attenta verifica sull'esigenza effettiva di confermare gli Ambiti di trasformazione vigenti e il gran numero di Ambiti di completamento su aree libere.

In occasione della futura variante complessiva degli atti di PGT si auspica che sulla base di un'attenta analisi demografica. socioeconomica ed urbanistica, nonché dei criteri per il contenimento del consumo di suolo, venga rivalutato il dimensionamento complessivo di Piano. prendendo in considerazione la possibilità di ridurre ambiti di espansione su aree libere attualmente previste dalla pianificazione territoriale comunale.”

La VARIANTE UNIONE P.G.T 2021 approvata senza la procedura di VAS ha previsto un consumo di suolo per ART. 38 NTA PTCP COMO di 5.325,00 mq e ora, con analoga procedura di esclusione dalla VAS, si presenta una Variante che prevede una ulteriore riduzione di 13.152,00 mq , per un utilizzo totale del 21% del residuo del consumo di suolo in soli 3 anni(2).

Per questi motivi, si formulano la seguenti:

Proposta 2

Vista la proposta di variante in oggetto, considerato il rilevante numero di modiche introdotte al PGT vigente, si chiede di assoggettarla a una procedura completa di Valutazione ambientale strategica (VAS).

PROPOSTE PUNTUALI


Premessa 3

Nel Rapporto Preliminare per la verifica di esclusione dalla VAS il Comune di Bellagio afferma che intende aprire la strada all’“esecuzione di adeguamenti funzionali che consentono alle strutture di adattarsi alle esigenze dettate da una fruizione

(1) Controdeduzioni - osservazioni VAS.pdf [RP esclusione VAS 2019], pag 19

(2) 1b_allegato_al_RP_Relazione_illustrativa.pdf, pag 89-90


internazionale, nonché la possibilità di realizzazione di nuovi complessi, ampliando l’offerta turistico-ricettiva anche per tipologia.” e favorire “l’individuazione di nuove aree per la realizzazione di strutture necessarie soprattutto in ambito montano alla fruizione turistico - ricettiva del territorio”(3).

Rispetto alla scheda 1b_allegato_al_RP_Relazione_illustrativa.pdf, pag 46, RICONOSCIMENTO DELLA COLONIA COME AREA ED ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE,

il Comune punta alla crescita del settore turistico internazionale, eppure il programma non è accompagnato da alcuna valutazione delle conseguenze che l’aumento della presenza umana, del traffico e delle attività di intrattenimento avrebbero su un territorio montano sotto vincolo paesaggistico. Ad esempio, per quanto riguarda specificamente il Monte San Primo è prevista la conversione dell’ex Colonia Bonomelli in Ostello della Gioventù, con l’investimento di 2 milioni di euro per la ristrutturazione. L’iniziativa, pur se positiva in linea di principio, richiede analisi approfondite. Oltre alla sua posizione ai piedi della montagna, le dimensioni stesse della struttura, che un tempo alloggiava molti bambini e un numeroso personale di sostegno, sono tali da coinvolgere tutti i fattori che la VAS è chiamata a coordinare, affinché l’intervento risulti efficace e sostenibile.

Nel 1946 la colonia, allora albergo, venne travolta da una valanga che distrusse le strutture accessorie.

Mobilità e qualità dell'aria

La mobilità nell'area è quasi esclusivamente automobilistica con mezzi privati, che salgono dalla strada che in Comune di Magreglio sale dal Ghisallo, con impatti non valutati sul traffico in tutta la Vallassina, e il conseguente rumore e impatto sulla qualità dell'aria. Secondo le indicazioni di ARPA(4)

“L'Autorità competente per la VAS dovrà porsi come obiettivo il miglioramento nel tempo della qualità dell'aria sul territorio, …”

Si osserva che mancano considerazioni su percorsi per la mobilità alternativa ciclopedonale.

Carico urbanistico e smaltimento reflui

Anche se nel 1a_Rapporto_Preliminare_VE_VAS.pdf, nella parte 9.4 - ACQUE REFLUE, si riporta che “I comparti oggetto di modifica dalla presente variante sono già dotati di tutti i sottoservizi necessari. Non si ravvisano controindicazioni all’intervento edilizio per lo specifico tema delle acque reflue”, rispetto al carico urbanistico sempre ARPA(5) richiedeva verifiche anche per evitare episodi che aveva riscontrato come quello sottoriportato

(3) 1a_Rapporto_Preliminare_VE_VAS.pdf, pag 163-164

(4) Controdeduzioni - osservazioni VAS.pdf [RP esclusione VAS 2019], pag 24

(5) Controdeduzioni - osservazioni VAS.pdf [RP esclusione VAS 2019], pag 20

“La scrivente Agenzia, a seguito di ispezioni e prelievi, ha riscontrato e segnalato agli Enti competenti la presenza di fanghi galleggianti nella fase di sedimentazione e nel canale di scarico finale, in corrispondenza di un periodo di maggior afflusso turistico (29-30 agosto 2016).”

Per quanto riguarda l’area a bosco annessa alla struttura si chiede di valutare l’indirizzo 11 del disatteso AdP tra Provincia di Como e comuni lariani citato nella sezione Aree Protette in premessa alla Proposta 5.

Proposta 3

Si ritiene necessario approfondire le considerazioni suddette con una VAS.

Premessa 4

La variante indicata in 1b_allegato_al_RP_Relazione_illustrativa.pdf, pag 42 AREE A PARCHEGGIO LUNGO VIA SAN PRIMO

riguarda un'opera che è descritta nel Progetto di fattibilità “Oltrelario meta dell’Outdoor” a pag 20.

Il posteggio da 20 posti è una parte del progetto Oltrelario che si sviluppa in "zona omogenea destinata ad infrastrutture ed attrezzature per la pratica dello sci", con un secondo posteggio da 50 posti nell'area indicata dalla lettera A nella figura a pag 42 del 1b_allegato_al_RP_Relazione_illustrativa.pdf.

L'impatto del posteggio andrebbe complessivamente considerato tenendo conto del progetto Oltrelario in quanto una sua revisione potrebbe rendere inutile la sua previsione.

Proposta 4

Si chiede di stralciare la previsione di area a parcheggio lungo la via San Primo.

Premessa 5

La VAS osserva il territorio da un punto di vista tecnico- ambientale. L'area identificata per il progetto “Oltrelario meta dell’Outdoor”, non considerata nella presente variante di VAS, è un'area montana, per tanto è un'area fragile. Secondo rapporti IPCC, questo tipo di zone saranno soggette a cambiamenti climatici perfino maggiori. Per cui senza una VAS dettagliata e lungimirante si rischia anche un grosso spreco di denaro pubblico, che potrebbe meglio essere impiegato nella medesima area proprio in vista dei cambiamenti climatici.

Per una valutazione degli impatti prevedibili del cambiamento climatico l'AC potrebbe avvalersi dell’assistenza di enti come il Politecnico di Milano già coinvolto per il RA del 2012 o dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Aree Protette

Già nella Proposta di RA(6) del 2012 curata dal Politecnico di Milano, rispetto alla “congruità con gli indirizzi del documento Linee di indirizzo per la stesura dei Piani di Governo del Territorio dei comuni lariani (AdP tra Provincia di Como e comuni lariani)” si segnalava che

risulta disatteso l’indirizzo “11 Proposte per l’istituzione di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), caratterizzati da riconosciuta rilevanza ambientale (es. Monte San Primo)””.

L'area potrebbe rientrare nel PLIS "Sorgenti del Lambro" che rimane tuttora confinato nell'ex territorio di Civenna che l'aveva perimetrato, anche in considerazione di quanto richiamato dalla Provincia sia con l'osservazione per il RP esclusione VAS(7) del 2019 che con quella per la Variante al PGT vigente(8) sottoriportata:

“Richiamando i contenuti del provvedimento di valutazione di compatibilità del PGT di Bellagio in merito all'area a servizi in località S. Primo, si chiede di verificare la corretta individuazione delle aree a servizi relative al comprensorio sciistico rispetto ai contenuti della Legge Regionale 1 ottobre 2014, n, 26. riconducendo le aree eventualmente non incluse tra le aree sciabili, le piste e gli impianti di risalita, ad azzonamenti compatibili con la rete ecologica del PTCP e con l'art. 11 delle norme del PTCP.”

Proposta 5

Vista l'anacronistica destinazione d'uso dell'area a servizi in località S. Primo destinata alla pratica dello sci ad una quota inferiore a 1200m, si chiede di cogliere l'occasione della variante in itinere per rivedere l'azzonamento della suddetta area a servizi secondo le indicazioni della Provincia e per recepire il precedentemente citato AdP disatteso con il PGT del 2013.

Premessa 6

Si segnala un errore nel riportare la posizione di Bellagio sulla sponda opposta del lago nella 'PVP adozione 2021 - Stralcio Tavola Q1 “Fasce di paesaggio”' pag 75.

Proposta 6

Si segnali l’errore.

Conclusione

Si richiama innanzitutto l'osservazione della Provincia per la variante al PGT del 2021 (9): “In riferimento alla prima variante al PGT citata in oggetto, esaminata la documentazione messa a disposizione sul sito istituzionale del Comune (ivi pubblicata e non trasmessa a questo Ente), fermo restando che la procedura di adozione e

6) BL_RA_propostaL2.pdf [VAS 2012], pag 135

(7) Controdeduzioni - osservazioni VAS.pdf [RP esclusione VAS 2019], pag 8

(8) Controdeduzioni osservazioni.pdf [Variante PGT 2021], pag 4

(9) Controdeduzioni osservazioni.pdf [Variante PGT 2021], pag 3

approvazione della Variante in oggetto è in capo al Comune, che risponde della legittimità degli atti assunti, si rileva in prima analisi che la tipologia di Variante adottata, di unione delle previsioni dei Piani delle Regole e dei Piani dei Servizi degli ex comuni di Bellagio e di Civenna, non trova riscontro all'interno del quadro normativo definito dall'art. 25-quater LR 12/05 e dall'art. 5 comma 5 bis della LR 31/14 che prevedono per i nuovi Comuni la redazione dell'intero PGT.”

Per tutto quanto argomentato si dissente da quanto riportato nelle “8. VALUTAZIONI CONCLUSIVE” del Rapporto Preliminare.

Per quanto sopra esposto, in considerazione anche degli impatti dell'obiettivo più generale di ampliamento dell'offerta turistica esplicitato nel RA si chiede, come già espresso, di assoggettare la variante a una procedura completa di Valutazione ambientale strategica (VAS).

Auspicando che le nostre proposte vengano accolte, riservandoci di intervenire nelle successive fasi del procedimento di adozione e approvazione (art. 13, commi 3 e 4 della LR 12/2005), porgiamo distinti saluti.


A nome del Coordinamento „Salviamo il Monte San Primo

Roberto Fumagalli, presidente Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”
Roberto Cerati, presidente Gruppo Naturalistico della Brianza
Costanza Panella, direzione Legambiente Lombardia onlus
Gianni Del Pero, presidente WWF Lombardia

Emilio Aldeghi, presidente CAI Lombardia