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Coordinamento SALVIAMO IL MONTE SAN PRIMO

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Suggerimenti e osservazioni

Dal COORDINAMENTO "SALVIAMO IL MONTE SAN PRIMO"

AL COMUNE DI BELLAGIO
ALLA COMUNITA' MONTANA DEL TRIANGOLO LARIANO

c.a.

Presidente della Comunità Montana del Triangolo Lariano
Sindaco del Comune di Bellagio


e p.c.

Sigg.ri Sindaci dei Comuni del Triangolo Lariano


Bellagio, 20 Febbraio 2024

OGGETTO: PROPOSTE PER UN FUTURO SOSTENIBILE DEL MONTE SAN PRIMO


PREMESSA

 

Le considerazioni contenute in questo documento sono l’espressione dell’intenso dibattito nato in seguito al progetto di fattibilità “OltreLario: Triangolo Lariano meta dell’outdoor”, approvato dalla Comunità Montana del Triangolo Lariano (C.M.T.L.) in data 2-11-2022 e dal Comune di Bellagio in data 10-11-2022. La discussione ha coinvolto le 35 associazioni, che si sono unite nel Coordinamento ‘Salviamo il Monte San Primo’, e numerosi cittadini, che considerano il territorio del Monte San Primo prezioso non solo da un punto di vista ambientale, ma anche paesistico, culturale e antropologico. Crediamo fermamente che una riqualificazione - che possa costituire un volano per l’intero territorio - non debba essere associata a pratiche invasive di un ambiente fragile, ma alla

voglia di apprezzare luoghi capaci di ridarci il gusto di vivere in sintonia con la natura. Confidando in una revisione del progetto intesa ad assicurare uno sviluppo più rispettoso e sostenibile per l’area del Monte San Primo, mettiamo a vostra disposizione queste osservazioni nella convinzione che il concetto di sostenibilità deve essere il punto di riferimento di qualsiasi ragionamento, basato sui processi di sviluppo economico e territoriale nei quali sia in gioco il

rapporto fra sociale e risorse naturali e territoriali. Siamo fiduciosi che esse vengano tenute nella dovuta considerazione e rinnoviamo la nostra disponibilità ad un incontro prima dell’elaborazione di un nuovo progetto.



ANALISI DEL CONTESTO / PROPOSTE E RICHIESTE

>
È oramai accertato dalla scienza - e assunto dalla pubblica opinione - che sia in atto una crisi climatica con effetti particolarmente importanti. Le previsioni climatiche alpine per il XXI secolo segnalano un probabile accentuarsi del riscaldamento, la diminuzione degli eventi di abbondanza nevosa (1) e una riduzione del numero di giornate in cui la temperatura resta al di 1 Gobiet, A., Kotlarski, S., Beniston, M., Heinrich, G., Rajczak, J., and Stoffel, M.: 21st century climate change in the European Alps – a review, Science of the Total Environment, 2014 sotto di 0° (2). L’impatto negativo dei cambiamenti climatici sarà più significativo per l’attività sciistica a bassa quota (3). La produzione della neve artificiale può essere sospesa a causa dell’emergenza idrica dovuta a periodi di siccità (4). La stessa UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), attraverso il suo presidente, Marco Bussone, così si è espressa: “È necessario aprire una riflessione sul futuro dello sci e in particolare dell’innevamento artificiale alla luce dei cambiamenti climatici. Capire con scienziati ed esperti di climatologia quanto ha senso investire risorse economiche, statali e regionali, in innevamento artificiale o in nuovi impianti di risalita sotto certe quote altimetriche” (5).
>>
Il cambiamento climatico in corso richiede un migliore utilizzo del denaro pubblico; non è ammissibile pensare ad opere, anche di piccole dimensioni, per la produzione di neve artificiale che, oltre a richiedere notevoli investimenti finanziari, comportano notevole consumo di energia e acqua.


> L’area del M. San Primo – Pian del Tivano ospita il Complesso carsico della Valle del Nosê che, con i sui 68 km di sviluppo, è il più esteso della Lombardia e tra i più rilevanti in Italia (6). Da alcuni anni le piogge sono più rare e violente e vengono rapidamente inghiottite dalle rocce carsiche che formano l’ossatura del Monte San Primo. Le acque sotterranee non alimentano solo le sorgenti che affiorano sul versante Nord-Est (Perlo, Lambro, …), ma coinvolgono l’intero sistema carsico del Pian del Tivano – Valle del Nosê, fino alle sorgenti di Nesso, come accertato da indagini idrogeologiche realizzate dagli speleologi. Sversamenti di inquinanti nel sottosuolo del monte verrebbero trasferiti alle sorgenti, talvolta captate per uso idropotabile o per abbeveraggio del bestiame, in aree anche molto lontane dal loro punto di ingresso.

>> Un nuovo progetto deve prevedere una rigorosa protezione degli ecosistemi legati al ciclo dell’acqua, come richiesto dal Goal (6) traguardo 6 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (7).


> I boschi del San Primo sono componenti essenziali del paesaggio, alternati a prati e pascoli, e rappresentano un “capitale naturale” per la molteplicità dei servizi ecosistemici (8), tipicamente legati ad un bosco di montagna.

>> I boschi possono rappresentare l’attrattiva e il motore di attività turistiche e ricreative: forest bathing, park therapy e forest therapy per un’offerta turistica all’insegna della natura, del relax e della salute.


> I vecchi pascoli, che nel passato hanno permesso di praticare e sviluppare le attività legate all’allevamento del bestiame e alla trasformazione dei prodotti da essi ricavati, sono sempre più abbandonati e poco utilizzati.

>> Il mantenimento in montagna delle attività agro-silvo-pastorali rispettose dell'ambiente, oltre a favorire il mantenimento della biodiversità, rappresentano, abbinati a forme di turismo sostenibile, la chiave per uno sviluppo duraturo in montagna.


> L’attuale Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Triangolo Lariano (2023) (9) pone come obbiettivi numerose azioni condivise e finalizzate allo sviluppo di una gestione forestale multifunzionale, con un giusto equilibrio tra la tutela della biodiversità e delle filiere produttive. Si auspica la messa in atto di tale Piano in tempi brevi, attuandolo nel concreto. Tra le azioni indicate, si condividono in particolare i seguenti punti:

· A.1.1 Interventi selvicolturali nei versanti oggetto di dissesti reali o potenziali;

· A.1.2 Interventi colturali a tutela della funzionalità del reticolo idrografico e delle acque;

· A.1.3 Ricostituzione forestale nei boschi percorsi da incendi o da calamità naturali;

· A.3.1 Opere di difesa del suolo – sistemazioni idraulico forestali di versanti mediante opere di Ingegneria Naturalistica;

Nel merito degli interventi selvicolturali si evidenzia la necessità di attuare quanto riportato:

· B.1.1 Miglioramento strutturale e valorizzazione ecologica dei boschi a prioritaria valenza naturalistica e paesaggistica;

· B.1.2 Tutela e conservazione dei boschi vetusti e degli alberi di pregio;

· B.1.3 Gestione dei castagneti da frutto;

· B.1.5 Miglioramenti ambientali e forestali a fini faunistici;

· C.1.1 Gestione forestale sostenibile delle fustaie e dei cedui produttivi.

Al fine di valorizzare il sistema delle aree aperte che, insieme ai sistemi forestali, costituiscono una mosaicatura di elevato pregio ambientale, si riportano i seguenti interventi condivisi:

· B.4.1 Contenimento della colonizzazione forestale e ripristino delle superfici pascolive in quota;

· B.4.2 Razionalizzazione dei pascoli e delle attività alpicolturali in una logica di Servizi Ecosistemici;

· C.4.1 Miglioramenti agronomici delle superfici d’alpeggio e delle loro strutture;

· C.4.2 Realizzazione di pozze di abbeverata;

· D.4.1 Coinvolgimento degli alpeggi in progetti di fruizione e turismo.

Si condivide la necessità di agire per lo sviluppo di interventi infrastrutturali, quali:

· C.2.3 Interventi a supporto delle filiere locali (progetto biomasse – locali di stoccaggio, piccole centraline o caldaie ecc.);

· C.2.4 Interventi a supporto della filiera bosco-legno.

Si manifestano invece perplessità per la proposta di interventi di sostituzione dell’abete rosso con interventi sperimentali, come dettagliato nell’azione C.1.4 “Interventi di sperimentazioni colturale (es. progetto Pseudotsuga douglasii)”, in cui si ritiene doveroso applicare il principio di precauzione e non inserire su ampie aree specie esotiche di cui non si conosce l’adattabilità in contesti naturali, in relazione all’evoluzione dei cambiamenti climatici in corso. Oggi

Pseudotsuga douglasii (sinonimo Pseudotsuga menziesii) è classificata come esotica casuale (Galasso G. et al., 2018) (10) ma non sono disponibili dati che negano la possibilità che possa evolvere allo stato di esotica naturalizzata o invasiva. La distribuzione su ampie aree di questa specie rischia potenzialmente di compromettere vaste aree boscate.

>  L’area interessata è stata inserita come zona interdetta alla caccia, prima come oasi di protezione e in seguito come zona di ripopolamento e cattura destinate alla ricostruzione del patrimonio faunistico. Nel 2020 un tentativo di ripristino della caccia in un’area di circa 300 ettari, zona protetta e di rifugio per la selvaggina locale, è stato oggetto di un ricorso, a cura di alcune associazioni ambientaliste, al Presidente della Repubblica. Il Consiglio di Stato ha annullato i provvedimenti impugnati decretandone la decadenza.

>> Per la sua valenza faunistica, per il suo valore ambientale e paesaggistico si ritiene che l’area del San Primo debba essere inserita in un Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS).

>  lI Monte San Primo è frequentato da escursionisti durante l’intero arco dell’anno. E’ attraversato dal Sentiero Italia, sentiero escursionistico di lunga percorrenza, con uno sviluppo di 7.960 Km, che attraversa le due grandi dorsali montuose della penisola italiana (11). Questo genere di turismo ritenuto “dolce”, in quanto diffuso, non motorizzato e che non necessita di interventi infrastrutturali pesanti, non è esentato da interrogativi relativi all’impatto ambientale e sociale (12).

>> Da una rete sentieristica di qualità ben tracciata, servita e manutenuta, traggono vantaggio gli escursionisti, residenti o non, turisti e camminatori impegnati in itinerari di lunga percorrenza. Inoltre una rete di qualità contribuisce in generale all’attrattività di un territorio. Di fondamentale importanza una diffusa azione di sensibilizzazione verso gli escursionisti. Camminando si ha la possibilità di immergersi nel paesaggio, di rendersi conto della biodiversità, di capire la cultura e la storia di un territorio e di prendere coscienza che tutto questo va salvaguardato.

>> Il miglioramento della rete sentieristica è condiviso con il capitolo 10.1.4 “Progetti speciali” del PIF vigente (Comunità Montana Triangolo Lariano, 2023) (13).


> I fabbricati dell’Alpe del Borgo nel recente passato sono stati recuperati dalla Comunità Montana (anche grazie ai fondi UE) per creare un polo d’appoggio per itinerari turistici e per ripristinare l’attività di pascolo. Gli edifici attualmente non sono utilizzati.
>>
L’Alpe del Borgo (insieme all’Alpetto di Torno, anch’esso di proprietà della CM, ma attualmente chiuso per cessazione della precedente gestione) presenta tutte le potenzialità per diventare effettivamente quel polo d’appoggio preventivato dalla Comunità Montana: un’attività di ristoro e punto di sosta adiacente il Sentiero Italia, con la possibilità di far rivivere l’alpeggio.

> Nel progetto di fattibilità “OltreLario” è prevista la riqualificazione di una parte delle strutture/manufatti atti alla risalita delle piste e nuovi livellamenti, allargamenti e la messa in sicurezza di alcune delle piste presenti, realizzate per la discesa.

>> Non essendoci le condizioni per praticare lo sci a quote basse occorre procedere alla dismissione di tutti gli impianti esistenti con il relativo ripristino ambientale.

> L’edificio dell’ex Colonia Bonomelli, abbondonato da decenni, è stato acquisito recentemente dal Comune di Bellagio, prevedendo - come riportato dalla stampa locale - di trasformarlo in un Ostello della Gioventù.
>>
La riqualificazione dell’edificio richiede una progettazione ponderata a causa delle grandi dimensioni, dei costi di ristrutturazione, delle future problematiche gestionali e della sua compatibilità con l’equilibrio ambientale di tutta l’area. Il carico antropico derivante dal recupero a fini turistici richiede un’adeguata disponibilità di risorse idriche, la sufficienza dei servizi di smaltimento rifiuti e un’attenta depurazione dei reflui (vista, per quest’ultima, la

mancanza del servizio di fognatura pubblica nella località San Primo). Siamo convinti che una frequentazione turistica attenta e diffusa nel tempo, possa mettere in moto circuiti virtuosi, in cui piccole economie consentano la permanenza sul territorio di persone capaci di prendersi cura della montagna.


>
Nel borgo di San Primo sono presenti edifici diroccati e pericolanti e la strada comunale ha bisogno di manutenzione.

>> Un futuro rilancio turistico della zona deve essere preceduto da interventi che garantiscano la sicurezza della strada e degli edifici, di conseguenza avremo un borgo più decoroso.

> La mobilità nell'area è quasi esclusivamente automobilistica con mezzi privati che percorrono la strada che dal Comune di Magreglio sale dal Ghisallo, con impatti non valutati sul traffico in tutta la Vallassina, e il conseguente rumore e impatto sulla qualità dell'aria.
>>
Favorire l’incremento dei servizi di trasporto pubblico è l’unica soluzione per scoraggiare l’utilizzo dei mezzi privati ed evitare la realizzazione di nuovi parcheggi con il relativo consumo di suolo. Un esempio: un bus navetta nei giorni festivi dalla stazione di Canzo-Asso.


>
Nel progetto di fattibilità “OltreLario” sono previste diverse attrazioni per bambini: parco giochi, pista delle biglie e percorsi di tubing adatti a bambini a partire dai tre anni di età.

>> In considerazione del pregio naturalistico del Monte San Primo, occorre piuttosto pensare ad attività di educazione ambientale con al centro percorsi didattici a contatto con la natura per far crescere nei giovani il rispetto dell’ambiente.



CONCLUSIONI


La salvaguardia dell’autenticità del Monte San Primo può e deve essere una realtà, a patto che si riconosca la sua valenza ambientale e la sua vulnerabilità. In tal senso ogni forma di sviluppo turistico, economico e di incremento delle attività umane deve necessariamente mettere al primo posto la tutela del territorio. La Strategia Europea 2030, con la richiesta di un ampliamento delle zone protette e gli obbiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (in particolare il Goal 15 che chiede di garantire la conservazione degli ecosistemi montuosi e di intraprendere azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti e il Goal 8 che invita ad elaborare e attuare politiche volte a promuovere il turismo sostenibile) devono essere la guida per ogni progetto futuro per l’area del San Primo.

Sulla base delle considerazioni e proposte contenute nel presente testo, il Coordinamento ‘Salviamo il Monte San Primo’ conferma la propria disponibilità ad un confronto con tutti i soggetti, istituzionali e non, interessati al futuro del Monte San Primo, così come già espresso nell’Appello pubblico “Salviamo il Monte San Primo” (14).



Distinti saluti

Coordinamento "Salviamo il Monte San Primo"

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1. Gobiet, A., Kotlarski, S., Beniston, M., Heinrich, G., Rajczak, J., and Stoffel, M.: 21st century climate change in the European Alps – a review, Science of the Total Environment, 2014

2. Istituto di Scienze dell’ Atmosfera e del clima – CNR/Sole 24 ore 9-10-2019

3. Climate change and winter tourism: evidence from Italy –Occasional Paper Banca d’ Italia n.743/2022

4. Emergenza idrica: stop neve artificiale in Alto Adige – Sole 24 ore 22-03-2023

5. https://www.corriere.it/economia/consumi/23_gennaio_06/neve-artificiale-ha-senso-investire-risorse-sotto-certe-quote-questo-caldo-dubbi-comuni-montani-6b722e7a-8d25-11ed-8af7-148d8b1b948e.shtml

6. Ferrario A., Tognini P. (a cura di), 2016. Il Catasto Speleologico Lombardo. Federazione Speleologica Lombarda

7. https://unric.org/it/obiettivo-6-garantire-a-tutti-la-disponibilita-e-la-gestione-sostenibile-dellacqua-e-delle-strutture-igienico-sanitarie/

8. https://www.mase.gov.it/pagina/capitale-naturale-e-servizi-ecosistemici

9. Comunità Montana Triangolo Lariano, 2023. Piano di Indirizzo Forestale. Relazione di accompagnamento. A cura di Studio ForST Network 10 Galasso G., Conti F., (…), 2018. An updated checklist of the vascular flora alien to Italy, Plant Biosystems, 152:3, 556-592

11. Definizione del Sentiero Italia tratta da Wikipedia

12. CIPRA “ 1° Rapporto sullo stato delle Alpi” – 1998

13. Comunità Montana Triangolo Lariano, 2023. Piano di Indirizzo Forestale. Relazione di accompagnamento. A cura di Studio ForST Network

14. Appello pubblico “Salviamo il Monte San Primo” https://bellagiosanprimo.com/appello/

Dal COORDINAMENTO "SALVIAMO IL MONTE SAN PRIMO"

AL COMUNE DI BELLAGIO

c.a.

Sindaco del Comune di Bellagio, dott. Angelo Barindelli
Assessore all’Urbanistica, dott. Luca Galli

Autorità competente VAS, p.i.e., Massimo Maroni

Istruttore Tecnico Autorità procedente VAS, arch. Massimo Valerio, responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata


e p.c.

Al responsabile del Servizio Pianificazione e Tutela del Territorio della provincia di Como, arch. Daniele Bianchi


e p.c.
Spett.le Regione Lombardia

c.a.

Unità Organizzativa Programmazione territoriale e paesistica, Maurizio Federici

Unità Organizzativa Urbanistica e VAS, Stefano Buratti

Direzione Generale Territorio e sistemi verdi, Roberto Laffi

Bellagio, 12 Gennaio 2024

OGGETTO: Osservazioni alla variante al PGT, adottata con DCC n. 29 del 30/10/2023


Gentilissimi,

   con la presente, i sottoscritti, in rappresentanza delle rispettive Associazioni e in nome e per conto del Coordinamento ambientalista “Salviamo il Monte San Primo‟ al quale aderiscono 35 Associazioni, visto il Rapporto preliminare e la Relazione illustrativa relativa alla variante di PGT, facendo seguito alle proposte formulate in data 20/09/2023 (Prot. 21852) relative alla verifica di assoggettabilità VAS, poi esclusa dagli Uffici, ribadendo le proprie considerazioni di carattere giuridico formulate quali suggerimenti e proposte nella procedura VAS, non considerate in tale sede, rilevano quanto segue:


Aspetti procedurali.

1. Non risulta che un mese prima dell’adozione del nuovo PGT siano stati richiesti e acquisiti con apposito avviso i Pareri delle parti sociali ed economiche così come prescrive il comma 3 dell’art. 13 della Legge regionale 12 del 2005, che dice chiaramente:

“Prima dell’adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche”;

2. Nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, la Provincia di Como ha presentato un proprio parere (Prot. 21706 del 18/09/2023), che condividiamo, che recita:

“Il comune di Bellagio con DCC n. 16 del 14.09.202 ha approvato una variante urbanistica volta ad uniformare le previsioni dei piani di governo del territorio degli ex comuni di Bellagio e Civenna a seguito della loro unione.

In relazione a tale variante, nel corso del procedimento (sia in fase di VAS che di osservazioni a seguito dell’adozione - DCC n. 32 del 18/12/2019) erano stati sollevati dubbi in merito a vizi procedurali con particolare riferimento alla tipologia di variante che non trova riscontro all’interno del quadro normativo definito dall’art. 25quater della LR 12/2005 e dall’art. 5 comma 5bis della LR 31/2014 che prevedono per i nuovi comuni la redazione dell’intero PGT.

Con ulteriori considerazioni si segnalava inoltre che la variante non riguardasse solo il Piano delle Regole (PdR) e il Piano dei Servizi (PdS), ma anche il Documento di Piano (DdP), rendendo conseguentemente necessario sottoporre la variante adottata a valutazione di Compatibilità con il PTCP, con le procedure definite dall’art. 13 comma 5 della LR 12/2005.

Ciò premesso, si evidenzia che tali osservazioni nel merito non risultano accolte e che quindi il DdP del PGT di Bellagio pubblicato e vigente ad oggi si configura come “unione” dei previgenti strumenti urbanistici e non è stato sottoposto alla valutazione di compatibilità con il PTCP.

Il procedimento in oggetto, che segue a breve distanza temporale quello sopra citato, è parimenti configurato come variante al solo PdR e PdS. Si rimanda alle osservazioni e alle perplessità procedurali riportate nei successivi paragrafi e si evidenzia che, stante il fatto che la documentazione non contiene la normativa e le cartografie relative a tutto il territorio comunale, comunque non è possibile analizzare in modo approfondito le disciplina dei vari ambiti al fine di effettuare valutazioni complete sulla proposta di variante”.

3. Visto e considerato che il Documento di Piano sia del Comune di Bellagio sia quello del Comune di Civenna risalgono ad atti urbanistici approvati rispettivamente con DCC n. 10 del 31/05/2013 (Burl n. 29 del 29/09/2013) e con DCC n. 21 del 02/08/2013 (Burl n. 1 del 01/02/2014) e che quindi entrambi i DdP risultano essere scaduti dopo 5 anni ai sensi dell’art. 8 comma 4 della LR 12/2005 che stabilisce che:

“Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto tale termine il Comune provvede all'approvazione di un nuovo documento di piano”.

4. Che in ogni caso, la precedente “Variante di unione dei PGT dei due Comuni”, approvata con DCC n. 16 del 14/09/2020 (Burl n. 16 del 10/03/2021) non ha acquisito il Parere di compatibilità della Provincia, prescritto dal comma 5 dell’art. 13 della LR 12/2005, come rilavato anche dalla Provincia con il proprio parere sulla verifica di VAS (sopra riportato);


5. Considerato, inoltre, che l’Amministrazione Comunale si attiverà per l’istituzione del PLIS (rif osservazioni della Provincia “4.2 Aree protette e Siti Rete Natura 2000”), si chiede di considerare anche l’osservazione della Provincia presentata per la precedente variante al PGT: “Richiamando i contenuti del provvedimento di valutazione di compatibilità del PGT di Bellagio in merito all'area a servizi in località S. Primo, si chiede di verificare la corretta individuazione delle aree a servizi relative al comprensorio sciistico rispetto ai contenuti della Legge Regionale 1 ottobre 2014, n, 26. riconducendo le aree eventualmente non incluse tra le aree sciabili, le piste e gli impianti di risalita, ad azzonamenti compatibili con la rete ecologica del PTCP e con l'art. 11 delle norme del PTCP".


Per tutti i motivi sopra esposti, si formula la seguente osservazione:

Vista la variante al PGT vigente adottata con DCC n. 29 del 30/10/2023:


1) poiché non risulta che il Comune abbia acquisito un mese prima dell’adozione il parere delle Parti sociali ed economiche, come prescritto dall’art. 13 comma 3 della LR 12/2005;


2) poiché nella precedente variante di unione dei PGT di Bellagio e di Civenna, approvata con DCC 16/2020, non è stato richiesto il Parere di compatibilità del PTCP prescritto dall’art. 13 comma 5 della LR 12/2005;


3) poiché il Documento di Piano di entrambi quei comuni sono scaduti (ai sensi dell’art. 8 comma 4 della LR 12/2005) e che quindi deve essere approvato un nuovo PGT nel suo complesso (DdP, PdS, PdR);


4) considerata la quantità delle modifiche consistenti in circa 35 varianti alla cartografia del PdR e del PdS e altrettante alle Norme tecniche di Attuazione (NTA);


ritenendo che si sia in presenza di numerosi vizi di legittimità procedurale;


si chiede di non approvare definitivamente la variante al PGT di Bellagio, adottata con DCC n. 29 del 30.10.2023
,

onde evitare possibili contenziosi e richieste di danni al Comune.



Distinti saluti

A nome del Coordinamento "Salviamo il Monte San Primo"

Roberto Fumagalli, presidente Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”
Roberto Cerati, presidente Gruppo Naturalistico della Brianza
Costanza Panella, direzione Legambiente Lombardia onlus
Gianni Del Pero, presidente WWF Lombardia

Emilio Aldeghi, presidente CAI Lombardia 


Dal COORDINAMENTO "SALVIAMO IL MONTE SAN PRIMO"

AI CONSIGLIERI DEL COMUNE DI BELLAGIO

c.a.
Segreteria del Comune di Bellagio

Bellagio, 28 Ottobre 2023

OGGETTO: Lettera-appello per assoggettabilità a VAS 1^ variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del PGT vigente.


Gentili Consiglieri,

   con la presente il Coordinamento ‘Salviamo il Monte San Primo’ - al quale aderiscono 33 associazioni -, considerato che il 30 Ottobre sarete chiamati a esprimere il vostro voto sul punto all'ordine del giorno, che riguarda l’“Adozione 1° variante urbanistica al Piano dei servizi ed al Piano delle regole con relativa verifica di esclusione dalla VAS”, per la quale è stata appunto ipotizzata l'esclusione dalla VAS,


FA APPELLO

alle S.Vs, affinché la proposta di delibera venga rinviata per poter assoggettare alla VAS la variante in esame.

Le motivazioni relative a quanto sopra sono contenute nelle nostre osservazioni, già fatte pervenire nei termini di legge al Comune di Bellagio.

Si rammenta che, al contrario, l'esclusione dalla VAS farebbe mancare quella necessaria valutazione e approfondimento sugli impatti ambientali e paesistici, che la legge prevede come necessari per ogni intervento di pianificazione del territorio. Questo vale, a maggior ragione, per un territorio con grandi valenze paesaggistiche qual è quello di Bellagio, territorio che però ha, nel contempo, molte fragilità anche dal punto di vista idrogeologico.

Certi che terrete nella giusta considerazione il presente appello ed i relativi contenuti delle ns osservazioni, con l’occasione porgiamo


Distinti saluti

Coordinamento "Salviamo il Monte San Primo"


Dal COORDINAMENTO "SALVIAMO IL MONTE SAN PRIMO"

AL COMUNE DI BELLAGIO

c.a.

Sindaco del Comune di Bellagio, dott. Angelo Barindelli
Assessore all’Urbanistica, dott. Luca Galli

Autorità competente VAS, p.i.e., Massimo Maroni

Istruttore Tecnico Autorità procedente VAS, arch. Massimo Valerio, responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata


e p.c.

Al responsabile del Servizio Pianificazione e Tutela del Territorio della provincia di Como, arch. Daniele Bianchi


e p.c.
Spett.le Regione Lombardia

c.a.

Unità Organizzativa Programmazione territoriale e paesistica, Maurizio Federici

Unità Organizzativa Urbanistica e VAS, Stefano Buratti

Direzione Generale Territorio e sistemi verdi, Roberto Laffi

Bellagio, 20 Settembre 2023

OGGETTO: Suggerimenti e proposte relative alla 1^ variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del PGT vigente. Verifica di assoggettabilità a VAS.


Con la presente i sottoscritti, in rappresentanza delle rispettive associazioni e in nome e per conto del Coordinamento ambientalista “Salviamo il Monte San Primo al quale aderiscono 32 associazioni, visto il Rapporto preliminare e la Relazione illustrativa relativa alla variante in oggetto, formulano le seguenti considerazioni di carattere giuridico alle quali seguono suggerimenti e proposte.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO


Il Rapporto Preliminare messo a disposizione per la verifica di esclusione dalla VAS menziona, tra gli obiettivi della revisione del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole “l’esecuzione di adeguamenti funzionali che consentono alle strutture di adattarsi alle esigenze dettate da una fruizione internazionale, nonché la possibilità di realizzazione di nuovi complessi, ampliando l’offerta turistico-ricettiva anche per tipologia.” e favorire “l’individuazione di nuove aree per la realizzazione di strutture necessarie in ambito montano alla fruizione turistico-ricettiva del territorio”.

Si tratta di previsioni suscettibili di impattare l’ambito “San Primo”, da sempre al centro delle attenzioni delle scriventi associazioni ambientaliste e di altre, area riconosciuta di particolare valore ecosistemico ad opera dalle approfondite valutazioni pubbliche ed ufficiali delle consistenze avifaunistiche dell'area, condotte in seno alla VAS e alla VINCA del Piano faunisitico venatorio provinciale che la descrive come “la più importante di Sito Comprensorio, soprattutto per il fatto di avere al suo interno i migliori biotopi riproduttivi”. L’ambito corrispondente alla ZRC San Primo si colloca su un rilievo montuoso posto proprio tra i due rami del lago di Como, all'incrocio di direttrici dell'avifauna migratoria, al centro di una rete di aree protette, di SIC e ZPS e di corridoi della rete ecologica regionale, e provinciale che investono tutta la ZRC, qualificata come area di elevatissima naturalità (SIC delle Grigne Settentrionali, delle Grigne Meridionali, Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, Parco Regionale delle Grigne).

Ebbene, ogni pianificazione diretta a modificare le matrici ecosistemiche di detto contesto deve essere sottoposta a valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza appropriata, sia che si tratti di un Piano Faunistico Venatorio (come statuito dal Capo dello Stato e dal Consiglio di Stato che hanno accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste contro una modifica della pianificazione settoriale del Monte San Primo, cfr. allegato parere del Consiglio di Stato numero 01355/2021 e data 27/07/2021, affare 528/2021, all. 1), sia che si tratti di una variante del PGT (Piano delle Regole e dei Servizi) diretto a intensificare la fruizione antropica di ambiti di alta naturalità e ricadenti nella Rete Ecologica. Ciò specie in un cotesto in cui i cambiamenti climatici arrecano già fattori di forte declino e minaccia ad habitat e specie, e sconsigliano progetti legati al turismo invernale di natura impiantistica (si veda il Dossier della Banca d’Italia n. 743/2022 - Cambiamento climatico e turismo invernale per l'Italia, https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0743/QEF_743_22.pdf, all. 2) e dunque caratterizzato da impatti cumulativi.

Si cita il passaggio più importante della sentenza resa proprio sul San Primo: “Come condivisibilmente rilevato dal competente Ministero di settore, la normativa in materia di VAS - art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 – risulta applicabile al caso in esame in ragione del fatto che l'approvazione della deliberazione di giunta regionale costituisce ex se una modifica del piano faunistico-venatorio, avente un impatto non trascurabile sulla tutela delle specie protette e sulla preservazione della fauna selvatica. La delibera oggetto di causa ha notevolmente ridimensionato la ZRC (secondo le parti ricorrenti con sottrazione di 300 ettari ai 600 precedenti; secondo le difese regionali con una riduzione pari a un terzo e non alla metà dell’area originaria, ridotta da624,95 ettari a 412,56 ettari, in ogni caso con una riduzione molto rilevante, pari a 213,94 ettari, ossia al 34 per cento della superficie iniziale). La delibera regionale ha in tal modo determinato un’evidente e significativa alterazione (in senso riduttivo) del livello di tutela assicurato alla fauna selvatica dalla previgente perimetrazione, sicché non si ravvisano particolari dubbi sulla necessità di effettuare tutti gli approfondimenti e gli studi appropriati sugli impatti attesi da tale radicale revisione peggiorativa rispetto ai beni, interessi e valori protetti dal precedente assetto che si è inteso rivedere.”

Nella stessa direzione sono chiarissime le Linee Guida 2019 sulla valutazione di incidenza approvate nella Conferenza Unificata Stato Regioni (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 28-12-2019 Serie generale - n. 303) per porre rimedio a una procedura di preinfrazione avviata verso l’Italia per la difettosa applicazione della normativa europea in tema di direttiva habitat e uccelli (Rete Natura 2000) e di VINCA appunto. Esse dispongono come si debba procedere a VAS ogniqualvolta sia necessaria la VINCA e la VIA per interventi che il quadro pianificatorio contempla o rende possibili (la VIA è prevista dal d.lgs. 152/06 e dalla L.R. 5/2010 per la realizzazione di nuovi impianti o piste da sci): “Per quanto concerne la procedura di VAS, introdotta nell’art. 6, commi 3 e 3-bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e disciplinata dall’ art. 12, appare utile tenere conto di quanto affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza nella causa C-177/11. Il giudice del rinvio aveva chiesto, in sintesi, se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS» debba essere interpretato nel senso che esso subordina l’obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale ai sensi di detta direttiva al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba assoggettare a valutazione ai sensi della direttiva «habitat». Come è noto, il citato articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS», richiede una valutazione ambientale ogni volta che è necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva «habitat». Dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva «VAS» e dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» risulta che “una valutazione è richiesta per qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito di importanza comunitaria, ma in grado di avere incidenze significative su un tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti”.

A tal riguardo la Corte ribadisce che “l’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat» subordina il requisito di un’opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest’ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato (sentenza del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, Racc. pag. I-7405, punto 43).” Condizione soddisfatta nel caso in cui “non possa escludersi, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, Commissione/Irlanda, C-418/04, Racc. pag. I-10947, punto 227)”.

La Corte afferma dunque che “un esame effettuato per verificare se un piano o un progetto può avere incidenze significative su un sito, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato” e conclude che “[…] l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS» deve essere interpretato nel senso che esso subordina l’obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione ai sensi della direttiva «habitat», compreso il presupposto che il piano possa avere incidenze significative sul sito interessato. L’esame effettuato per verificare se quest’ultima condizione sia soddisfatta è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato”.

In tale contesto l’esito dello screening di incidenza condotto in fase di verifica di assoggettabilità a VAS è l’elemento discriminante per determinare la necessità di sottoporre il Piano o Programma a VAS. Tale fase di verifica è inclusa nel Rapporto preliminare ambientale, predisposto ai sensi dell’art. 12 (Verifica di assoggettabilità a VAS) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

In conclusione, il contesto (al cuore di Rete Natura 2000, con Rete Ecologica, cumulo di altri piani e progetti) richiede che la variante sia sottoposta a VAS e VINCA appropriata di II livello, con coinvolgimento dei tutti gli enti gestori dei SIC/ZPS/ZSC circostanti, seguendo l’insegnamento già reso dal Consiglio di Stato per l’ambito San Primo, interessato anche dall’attuale pianificazione.

PROPOSTE GENERALI


Premessa 1

A quanto si legge nell’avviso di deposito della variante in questione gli atti della variante sono stati resi pubblici in data 2 agosto 2023 quando, come noto, intercorre la pausa estiva e i cittadini, le associazioni, i proprietari di aree e immobili sono impegnati in altre attività, soprattutto in un Comune turistico come Bellagio. Tale avviso non è poi stato pubblicato nella pagina del Comune relativa alla verifica di VAS della variante in oggetto contenente il Rapporto preliminare e la Relazione illustrativa. Non solo: nel sito SIVAS della Regione l’avviso di messa a disposizione del pubblico indica come termine per la presentazione di osservazioni e contributi il 31/08/2023, con grave contraddizione e confusione con quello del Comune (allegato 1). È bene ricordare che persino la Giustizia considera il periodo di sospensione feriale a partire dal 1° agosto al 31 agosto (Legge 742/1969, art. 1). Pertanto si formula la seguente proposta:

Proposta 1

Poiché vi è confusione dei termini per la presentazione dei contributi tra gli avvisi di deposito del Comune (20/09) e quello della Regione (31/08) relativi alla variante in oggetto, si chiede di prorogare il termine per la loro presentazione di almeno altri 10 giorni, rinviando altresì la Conferenza di verifica ad altra data conseguente, e pubblicando l‟avviso nel sito dedicato dal Comune alla variante. Questo al fine di evitare possibili elementi di illegittimità procedurali e per motivi di trasparenza (legge 241/90).

Premessa 2

La variante in oggetto si vuole presentare come una serie di piccole modifiche al Piano dei Servizi, a quello delle Regole e alla relativa normativa. In realtà si tratta di ben decine e decine di modifiche al PGT vigente (circa una quarantina!) che invece dovrebbero essere considerate nel Rapporto preliminare nel loro complesso valutandone gli impatti e gli effetti cumulativi, così come prescrive la normativa europea (Direttiva 2001/42/CE), quella nazionale (D.lgs. 152/2006) e quella regionale (LR 12/2005, art. 4 e relative DGR). In realtà, visto il tenore e la elevatissima quantità di modifiche al PGT vigente (2021), queste dovrebbero essere inquadrate piuttosto in una variante generale del Piano. Tanto più che alcune di queste modifiche variano il regime giuridico dei suoli (privato/pubblico). Non solo: la variante in questione in realtà ha delle ricadute anche nel Documento di Piano in quanto modifica la capacità teorica residenziale e di altre funzioni del PGT. In particolare si veda il capitolo 8 - Persone e luoghi - (da pag. 111 a pag. 122) della Relazione del DP del PGT vigente contenente tali computi e anche quelli sul consumo di suolo. Nulla si dice di questo elaborato nel Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS. Ricordiamo che l’art. 8, comma b) della LR 12/2005 stabilisce che: il DP “determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT, relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale.” Senza dimenticare il comma c) del medesimo articolo, relativo alla mobilità (traffico indotto) e quello d) sulle risorse economiche necessarie per attuare il Piano.

Rispetto al dimensionamento del piano si ricorda l’osservazione di ARPA(1)

“Il RP non ha relazionato in merito alla parziale mancata attuazione del vigente PGT e al Piano di Monitoraggio che dovrebbe essere implementato parallelamente all'attuazione del PGT, al fine di monitorare le dinamiche demografiche e la conseguente effettiva necessità confermare gli ambiti di trasformazione proposti, in modo da limitare il consumo di suolo alle reali esigenze insediative e ridurre gli obiettivi previsti, qualora si evidenziasse un sovradimensionamento degli stessi in relazione alla domanda e alle capacità effettive di sviluppo. Una valutazione ambientale veramente efficace, infatti, deve necessariamente fondarsi (come previsto dal D.L. 152/06 e s.m..i.) sull'analisi degli effetti della pianificazione precedente, per continuare sulla medesima linea, se i risultati (misurati e oggettivi) sono stati raggiunti, e/o per introdurre modifiche nel caso in cui si siano riscontrate delle criticità.…sarebbe auspicabile effettuare un'attenta verifica sull'esigenza effettiva di confermare gli Ambiti di trasformazione vigenti e il gran numero di Ambiti di completamento su aree libere.

In occasione della futura variante complessiva degli atti di PGT si auspica che sulla base di un'attenta analisi demografica. socioeconomica ed urbanistica, nonché dei criteri per il contenimento del consumo di suolo, venga rivalutato il dimensionamento complessivo di Piano. prendendo in considerazione la possibilità di ridurre ambiti di espansione su aree libere attualmente previste dalla pianificazione territoriale comunale.”

La VARIANTE UNIONE P.G.T 2021 approvata senza la procedura di VAS ha previsto un consumo di suolo per ART. 38 NTA PTCP COMO di 5.325,00 mq e ora, con analoga procedura di esclusione dalla VAS, si presenta una Variante che prevede una ulteriore riduzione di 13.152,00 mq , per un utilizzo totale del 21% del residuo del consumo di suolo in soli 3 anni(2).

Per questi motivi, si formulano la seguenti:

Proposta 2

Vista la proposta di variante in oggetto, considerato il rilevante numero di modiche introdotte al PGT vigente, si chiede di assoggettarla a una procedura completa di Valutazione ambientale strategica (VAS).

PROPOSTE PUNTUALI


Premessa 3

Nel Rapporto Preliminare per la verifica di esclusione dalla VAS il Comune di Bellagio afferma che intende aprire la strada all’“esecuzione di adeguamenti funzionali che consentono alle strutture di adattarsi alle esigenze dettate da una fruizione

(1) Controdeduzioni - osservazioni VAS.pdf [RP esclusione VAS 2019], pag 19

(2) 1b_allegato_al_RP_Relazione_illustrativa.pdf, pag 89-90


internazionale, nonché la possibilità di realizzazione di nuovi complessi, ampliando l’offerta turistico-ricettiva anche per tipologia.” e favorire “l’individuazione di nuove aree per la realizzazione di strutture necessarie soprattutto in ambito montano alla fruizione turistico - ricettiva del territorio”(3).

Rispetto alla scheda 1b_allegato_al_RP_Relazione_illustrativa.pdf, pag 46, RICONOSCIMENTO DELLA COLONIA COME AREA ED ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE,

il Comune punta alla crescita del settore turistico internazionale, eppure il programma non è accompagnato da alcuna valutazione delle conseguenze che l’aumento della presenza umana, del traffico e delle attività di intrattenimento avrebbero su un territorio montano sotto vincolo paesaggistico. Ad esempio, per quanto riguarda specificamente il Monte San Primo è prevista la conversione dell’ex Colonia Bonomelli in Ostello della Gioventù, con l’investimento di 2 milioni di euro per la ristrutturazione. L’iniziativa, pur se positiva in linea di principio, richiede analisi approfondite. Oltre alla sua posizione ai piedi della montagna, le dimensioni stesse della struttura, che un tempo alloggiava molti bambini e un numeroso personale di sostegno, sono tali da coinvolgere tutti i fattori che la VAS è chiamata a coordinare, affinché l’intervento risulti efficace e sostenibile.

Nel 1946 la colonia, allora albergo, venne travolta da una valanga che distrusse le strutture accessorie.

Mobilità e qualità dell'aria

La mobilità nell'area è quasi esclusivamente automobilistica con mezzi privati, che salgono dalla strada che in Comune di Magreglio sale dal Ghisallo, con impatti non valutati sul traffico in tutta la Vallassina, e il conseguente rumore e impatto sulla qualità dell'aria. Secondo le indicazioni di ARPA(4)

“L'Autorità competente per la VAS dovrà porsi come obiettivo il miglioramento nel tempo della qualità dell'aria sul territorio, …”

Si osserva che mancano considerazioni su percorsi per la mobilità alternativa ciclopedonale.

Carico urbanistico e smaltimento reflui

Anche se nel 1a_Rapporto_Preliminare_VE_VAS.pdf, nella parte 9.4 - ACQUE REFLUE, si riporta che “I comparti oggetto di modifica dalla presente variante sono già dotati di tutti i sottoservizi necessari. Non si ravvisano controindicazioni all’intervento edilizio per lo specifico tema delle acque reflue”, rispetto al carico urbanistico sempre ARPA(5) richiedeva verifiche anche per evitare episodi che aveva riscontrato come quello sottoriportato

(3) 1a_Rapporto_Preliminare_VE_VAS.pdf, pag 163-164

(4) Controdeduzioni - osservazioni VAS.pdf [RP esclusione VAS 2019], pag 24

(5) Controdeduzioni - osservazioni VAS.pdf [RP esclusione VAS 2019], pag 20

“La scrivente Agenzia, a seguito di ispezioni e prelievi, ha riscontrato e segnalato agli Enti competenti la presenza di fanghi galleggianti nella fase di sedimentazione e nel canale di scarico finale, in corrispondenza di un periodo di maggior afflusso turistico (29-30 agosto 2016).”

Per quanto riguarda l’area a bosco annessa alla struttura si chiede di valutare l’indirizzo 11 del disatteso AdP tra Provincia di Como e comuni lariani citato nella sezione Aree Protette in premessa alla Proposta 5.

Proposta 3

Si ritiene necessario approfondire le considerazioni suddette con una VAS.

Premessa 4

La variante indicata in 1b_allegato_al_RP_Relazione_illustrativa.pdf, pag 42 AREE A PARCHEGGIO LUNGO VIA SAN PRIMO

riguarda un'opera che è descritta nel Progetto di fattibilità “Oltrelario meta dell’Outdoor” a pag 20.

Il posteggio da 20 posti è una parte del progetto Oltrelario che si sviluppa in "zona omogenea destinata ad infrastrutture ed attrezzature per la pratica dello sci", con un secondo posteggio da 50 posti nell'area indicata dalla lettera A nella figura a pag 42 del 1b_allegato_al_RP_Relazione_illustrativa.pdf.

L'impatto del posteggio andrebbe complessivamente considerato tenendo conto del progetto Oltrelario in quanto una sua revisione potrebbe rendere inutile la sua previsione.

Proposta 4

Si chiede di stralciare la previsione di area a parcheggio lungo la via San Primo.

Premessa 5

La VAS osserva il territorio da un punto di vista tecnico- ambientale. L'area identificata per il progetto “Oltrelario meta dell’Outdoor”, non considerata nella presente variante di VAS, è un'area montana, per tanto è un'area fragile. Secondo rapporti IPCC, questo tipo di zone saranno soggette a cambiamenti climatici perfino maggiori. Per cui senza una VAS dettagliata e lungimirante si rischia anche un grosso spreco di denaro pubblico, che potrebbe meglio essere impiegato nella medesima area proprio in vista dei cambiamenti climatici.

Per una valutazione degli impatti prevedibili del cambiamento climatico l'AC potrebbe avvalersi dell’assistenza di enti come il Politecnico di Milano già coinvolto per il RA del 2012 o dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Aree Protette

Già nella Proposta di RA(6) del 2012 curata dal Politecnico di Milano, rispetto alla “congruità con gli indirizzi del documento Linee di indirizzo per la stesura dei Piani di Governo del Territorio dei comuni lariani (AdP tra Provincia di Como e comuni lariani)” si segnalava che

risulta disatteso l’indirizzo “11 Proposte per l’istituzione di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), caratterizzati da riconosciuta rilevanza ambientale (es. Monte San Primo)””.

L'area potrebbe rientrare nel PLIS "Sorgenti del Lambro" che rimane tuttora confinato nell'ex territorio di Civenna che l'aveva perimetrato, anche in considerazione di quanto richiamato dalla Provincia sia con l'osservazione per il RP esclusione VAS(7) del 2019 che con quella per la Variante al PGT vigente(8) sottoriportata:

“Richiamando i contenuti del provvedimento di valutazione di compatibilità del PGT di Bellagio in merito all'area a servizi in località S. Primo, si chiede di verificare la corretta individuazione delle aree a servizi relative al comprensorio sciistico rispetto ai contenuti della Legge Regionale 1 ottobre 2014, n, 26. riconducendo le aree eventualmente non incluse tra le aree sciabili, le piste e gli impianti di risalita, ad azzonamenti compatibili con la rete ecologica del PTCP e con l'art. 11 delle norme del PTCP.”

Proposta 5

Vista l'anacronistica destinazione d'uso dell'area a servizi in località S. Primo destinata alla pratica dello sci ad una quota inferiore a 1200m, si chiede di cogliere l'occasione della variante in itinere per rivedere l'azzonamento della suddetta area a servizi secondo le indicazioni della Provincia e per recepire il precedentemente citato AdP disatteso con il PGT del 2013.

Premessa 6

Si segnala un errore nel riportare la posizione di Bellagio sulla sponda opposta del lago nella 'PVP adozione 2021 - Stralcio Tavola Q1 “Fasce di paesaggio”' pag 75.

Proposta 6

Si segnali l’errore.

Conclusione

Si richiama innanzitutto l'osservazione della Provincia per la variante al PGT del 2021 (9): “In riferimento alla prima variante al PGT citata in oggetto, esaminata la documentazione messa a disposizione sul sito istituzionale del Comune (ivi pubblicata e non trasmessa a questo Ente), fermo restando che la procedura di adozione e

6) BL_RA_propostaL2.pdf [VAS 2012], pag 135

(7) Controdeduzioni - osservazioni VAS.pdf [RP esclusione VAS 2019], pag 8

(8) Controdeduzioni osservazioni.pdf [Variante PGT 2021], pag 4

(9) Controdeduzioni osservazioni.pdf [Variante PGT 2021], pag 3

approvazione della Variante in oggetto è in capo al Comune, che risponde della legittimità degli atti assunti, si rileva in prima analisi che la tipologia di Variante adottata, di unione delle previsioni dei Piani delle Regole e dei Piani dei Servizi degli ex comuni di Bellagio e di Civenna, non trova riscontro all'interno del quadro normativo definito dall'art. 25-quater LR 12/05 e dall'art. 5 comma 5 bis della LR 31/14 che prevedono per i nuovi Comuni la redazione dell'intero PGT.”

Per tutto quanto argomentato si dissente da quanto riportato nelle “8. VALUTAZIONI CONCLUSIVE” del Rapporto Preliminare.

Per quanto sopra esposto, in considerazione anche degli impatti dell'obiettivo più generale di ampliamento dell'offerta turistica esplicitato nel RA si chiede, come già espresso, di assoggettare la variante a una procedura completa di Valutazione ambientale strategica (VAS).

Auspicando che le nostre proposte vengano accolte, riservandoci di intervenire nelle successive fasi del procedimento di adozione e approvazione (art. 13, commi 3 e 4 della LR 12/2005), porgiamo distinti saluti.



Distinti saluti

A nome del Coordinamento "Salviamo il Monte San Primo"

Roberto Fumagalli, presidente Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”
Roberto Cerati, presidente Gruppo Naturalistico della Brianza
Costanza Panella, direzione Legambiente Lombardia onlus
Gianni Del Pero, presidente WWF Lombardia

Emilio Aldeghi, presidente CAI Lombardia